Con l’approvazione del Decreto-legge n. 167/2024 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di estendere i termini per aderire al concordato preventivo biennale. Sarà possibile presentare domanda integrativa entro il 12 dicembre. Con lo stesso decreto si allargano anche le maglie del bonus di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti. Queste e altre novità nella circolare di Studio n. 5/2024.
AGGIORNAMENTI BONUS NATALE E ALTRE NOVITA’
Circolare n. 5/2024
DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DI “DE MINIMIS”
L’art. 2 della L. 28.10.2024 n. 162, pubblicata sulla G.U. 7.11.2024 n. 261, prevede, con riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012, art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 e DM 28.12.2020), la possibilità, per gli investimenti effettuati dal 2024, di utilizzare l’eccedenza in caso di incapienza come credito d’imposta.
In particolare, viene previsto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.
RIAPERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – ESTENSIONE DEL BONUS NATALE
È stato pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, il DL 167/2024 che prevede:
la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti ISA;
l’estensione dell’ambito applicativo dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 e da erogare unitamente alla tredicesima mensilità.
Concordato preventivo biennale
L’art. 1 del DL 167/2024 riapre fino al 12.12.2024 il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.
La riapertura dei termini non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni.
Ambito soggettivo
La novità più significativa del DL 167/2024 riguarda, l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.
Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31.10.2024.
Presentazione del modello REDDITI 2024 originario entro il 31.10.2024
La riapertura dei termini è riservata ai soli soggetti ISA “che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale”; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l’hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.
Non ammessa la dichiarazione integrativa a favore
L’adesione entro il 12.12.2024 non è consentita “nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.
In altre parole, l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore; diversamente, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all’accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.
Accesso al regime del ravvedimento 2018-2022
Sotto un altro profilo, l’art. 1 co. 2 del DL 167/2024 dispone che, ai fini del regime di ravvedimento di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, “l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024”; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al CPB.
Estensione del Bonus Natale
L’art. 2 del DL 167/2024 modifica l’art. 2-bis co. 1 lett. b) del DL 113/2024, prevedendo l’estensione dell’indennità una tantum di 100,00 euro anche ai lavoratori senza coniuge a carico. In particolare, ai fini dell’accesso, il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Viene poi ulteriormente previsto che:
➢ l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità;
➢ nella richiesta da presentare al datore di lavoro, il lavoratore deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 4.11.2024 n. 20, ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 209/2023 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società e degli enti.
Residenza delle persone fisiche
L’Agenzia conferma come i quattro nuovi criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica), validi dall’1.1.2024, siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.
Domicilio fiscale
In merito alla nuova nozione di domicilio, la quale privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, l’Agenzia ritiene che vi rientrino sia i rapporti formalizzati, come quelli di coniugio o di unione civile, sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (sono tali, tipicamente, quelli delle coppie conviventi); allo stesso modo, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (es., l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo).
Al fine di valutare la sussistenza del domicilio occorre considerare “anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano”. Al riguardo, sono esemplificate alcune situazioni che, ad avviso dell’Agenzia, sarebbero sintomatiche di domicilio italiano.
Smart working
Si esaminano poi le casistiche legate allo smart working; nel caso sia svolto dall’Italia il possibile collegamento deriverebbe dalla presenza fisica, mentre nel caso sia svolto dall’estero la persona potrebbe comunque essere qualificata come residente se sono verificati, anche alternativamente, i criteri della residenza civilistica e del domicilio.
Rapporto con le agevolazioni legate al trasferimento in Italia
Da ultimo, si esamina il rapporto tra la nuova disciplina della residenza e le agevolazioni legate al rientro in Italia; con particolare riferimento al regime degli impatriati, si evidenzia come la valutazione della residenza estera pregressa, per espresso richiamo normativo, possa trovare fondamento nella normativa convenzionale.
Residenza delle società e degli enti
I nuovi criteri di collegamento (sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale) rilevanti ai fini della determinazione della residenza delle società e degli enti si applicano, come ricorda anche la circolare in esame, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”).
L’Agenzia delle Entrate spiega che il criterio della sede dell’amministrazione è stato sostituito da quello della sede di direzione effettiva e da quello della gestione ordinaria in via principale, mentre il criterio dell’oggetto principale è stato eliminato perché “foriero di controversie e incertezze interpretative”. Inoltre, anche la presunzione di esterovestizione di cui all’art. 73 co. 5-bis del TUIR è stata modificata per coordinarla con i nuovi criteri.
Sede di direzione effettiva
Nella circolare si legge che la sede di direzione effettiva rappresenta un “criterio di collegamento sostanziale tra l’ente e il Paese di residenza” e consentirà di prevenire i conflitti di residenza fondati sul disallineamento che finora si è registrato tra i diversi ordinamenti nazionali. Inoltre, richiamando la Relazione illustrativa al DLgs. 209/2023, si sottolinea che non devono assumere rilevanza, ai fini della determinazione della residenza delle società, le attività di monitoraggio e supervisione dei soci, almeno fino a quando non sconfinino in atti di gestione veri e propri.
Gestione ordinaria in via principale
Quanto al nuovo criterio della gestione ordinaria in via principale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che essa deve essere interpretata come l’insieme di attività relative alla “gestione quotidiana”, al “normale funzionamento” ed all’“ordinaria amministrazione” della società, con ciò ritenendo che essa si identifichi.
con le day to day activities piuttosto che con il senior day to day management, che invece riguarda il livello intermedio della gestione (restando, invece, il livello apicale da collegare alla sede di direzione effettiva).
La gestione ordinaria può determinare la residenza di una società in Italia qualora sia svolta “in via principale”, ovvero riguardi l’impresa nel suo complesso. In caso contrario, può essere un criterio idoneo a determinare l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
AUTOTUTELA TRIBUTARIA – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate con la circ. 7.11.2024 n. 21 ha fornito i chiarimenti in merito al nuovo regime dell’autotutela tributaria, così come modificato dal DLgs. 219/2023. Quest’ultimo ha introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, che disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa.
Presentazione dell’ISTANZA
L’istanza in autotutela può essere presentata dal contribuente alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente mediante il canale telematico (accesso tramite SPID, CIE o CNS), PEC o tramite consegna a mano presso gli uffici.
Quanto al contenuto occorrerà indicare nell’istanza:
✓ l’ufficio a cui si rivolge l’istanza;
✓ i dati identificativi del contribuente e/o del suo eventuale rappresentante;
✓ la PEC o indirizzo a cui inviare comunicazioni e/o il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta sia del contribuente che dell’eventuale difensore;
✓ i dati identificativi dell’atto di cui si chiede l’annullamento in autotutela;
✓ una dettagliata descrizione delle ragioni di fatto e di diritto;
✓ la sottoscrizione del contribuente o dell’incaricato difensore ex art. 63 del DPR 600/73.
Termini
Ai fini dell’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater della L. 212/2000, il contribuente può proporre istanza solo se non è decorso un anno dalla definitività dell’atto illegittimo per mancata impugnazione.
Se l’istanza è presentata oltre detto termine l’autotutela sarà considerata ascrivibile all’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies della L. 212/2000.
L’ufficio, invece, è tenuto a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione e il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
Effetti
La proposizione dell’istanza in autotutela obbligatoria o facoltativa non sospende i termini per il ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92) che continuano a decorrere.
La sospensione amministrativa degli effetti dell’atto oggetto di autotutela, nel caso di potenziale illegittimità o infondatezza (come disponeva l’art. 2-quater del DL 564/94, abrogato dal DLgs. 219/2023), può essere disposta. Ciò non comporta la sospensione dei termini processuali e l’atto eventualmente sospeso si continua a considerare legittimo e fondato fino all’eventuale accoglimento totale o parziale dell’autotutela.
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2024 PER IL SETTORE EDILE
Con la circ. 11.11.2024 n. 93, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile, confermata anche per l’anno 2024 all’11,50% (DM 16.5.2024).
Caratteristiche
L’agevolazione in parola consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai del settore edile occupati per 40 ore a settimana.
Il beneficio non spetta per i lavoratori a tempo parziale e non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 25 co. 4 della L. 845/78, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso
Per fruire della riduzione devono sussistere determinate condizioni, come ad esempio la regolarità contributiva (attestata tramite DURC) e l’assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Presentazione delle domande
Con la circolare in commento si rende noto che le domande finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024, vanno inviate fino al 15.2.2025 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell’INPS, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Al termine dell’attività istruttoria, in caso di esito positivo − visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente − l’INPS attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
I datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.
REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022 – ESERCIZIO DELL’ OPZIONE
Con il provv. 4.11.2024 n. 403886 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’opzione per il regime del ravvedimento 2018-2022 di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024.
Ambito soggettivo
Nel provvedimento si specifica l’ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti ISA che hanno aderito entro il 31.10.2024 al CPB. In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d’imposta 2018-2022, in alternativa, hanno:
- applicato gli “ISA”;
- dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione del COVID;
- dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività ai fini ISA.
Modalità di esercizio dell’opzione
Poiché l’art. 2-quater co. 8 del DLgs. 113/2024 stabilisce che il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del regime, l’opzione sia esercitata, per ogni periodo tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione, indicando il numero complessivo delle rate.
Associazioni e società trasparenti
Per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
In sostanza, l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione degli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.
In merito, si segnala che un emendamento al DL 155/2024, attualmente in fase di conversione in legge, dovrebbe consentire l’esecuzione del versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali anche alla società o associazione di riferimento, oltre che al singolo socio o associato.
Termini di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31.3.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.