Il Ddl Lavoro è legge: cosa cambia

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DDL LAVORO: LE NUOVE MISURE INTRODOTTE

Il Senato ha approvato, l’11 Dicembre 2024, in via definitiva il Ddl Lavoro (disegno di legge n. 1264) recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio. Fra le misure più rilevanti, spicca la norma sulle dimissioni di fatto per assenze ingiustificate, il contratto misto che consente ai professionisti in regime forfettario di lavorare come dipendenti per un’azienda che è anche committente, flessibilità sui contratti stagionali, novità per il periodo di prova nei contratti a termine, modifiche alle regole di compatibilità fra cassa integrazione e redditi da lavoro.
Anche se il testo ufficiale del decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni non sono ancora in vigore, forniamo qui un’anticipazione dei contenuti riguardanti il mondo del lavoro.

DIMISSIONI PER ASSENZE INGIUSTIFICATE

Viene introdotta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:
✓ oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro;
✓ in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche.
Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

MODALITÀ TELEMATICA PER CONCILIAZIONI

Si equiparano le conciliazioni in sede sindacale, uno strumento cardine per la risoluzione alternativa delle controversie di lavoro, alle altre modalità telematiche introdotte di recente. Sarà ora possibile utilizzare collegamenti audiovisivi per semplificare e rendere più efficienti tali procedure.

REGOLE SUL LAVORO STAGIONALE

La norma chiarisce che le attività stagionali includono non solo quelle definite dal DPR n. 1525/1963, ma anche le attività organizzate per fare fronte:

  •  a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
  • nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa;

secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

NUOVE RISORSE PER L’APPRENDISTATO

Le risorse annuali destinate all’apprendistato (15 milioni di euro) vengono estese a tutte le tipologie di contratto, favorendo così percorsi di formazione professionale. Inoltre, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca.

MODIFICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Utilizzo congiunto delle risorse FormaTemp: Superata la separazione delle contribuzioni tra contratti a tempo determinato e indeterminato, consentendo un utilizzo flessibile delle risorse per la formazione.
Eliminazione di alcune causali: Non è più necessaria la causale per contratti a tempo determinato finalizzati alla somministrazione per lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.
Abolizione di limiti percentuali: Rimossi i limiti del 30% per contratti di somministrazione a termine in casi specifici, come per lavoratori stagionali o assunti con contratti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE E COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO

Durante il periodo di integrazione salariale, i lavoratori che svolgono attività subordinate o autonome perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. È necessario comunicare all’INPS lo svolgimento di tali attività.

PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

CONTRATTO IBRIDO A CAUSA MISTA

Si introduce una nuova formula contrattuale che permette di combinare rapporti di lavoro dipendente e autonomo (con regime forfettario) per professionisti iscritti ad albi o registri, nelle aziende con oltre 250 dipendenti.

NUOVE REGOLE SULLE PENSIONI E CONTRIBUTI

Si uniformano i tempi di presentazione delle domande per l’Ape Sociale e il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, fissando scadenze annuali al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Inoltre, sarà possibile rateizzare i debiti contributivi INPS e INAIL fino a un massimo di 60 rate mensili.

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

Viene istituita la Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere le misure per migliorare le condizioni di sicurezza; il Ministro del Lavoro presenterà la relazione alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno.
Sorveglianza sanitaria: si introduce la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati.
Attività lavorativa in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei: quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell’INL che dimostri il rispetto dei requisiti; i locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DI SMART WORKING

Viene introdotto l’obbligo di provvedere alla comunicazione entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.