Con il decreto legislativo n. 159 del 31/10/2025 è stato ulteriormente modificato l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 attraverso il quale è stato esteso anche all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC (domicilio digitale).
Amministratori e società soggette all’obbligo:
l’applicazione dell’obbligo in questione ricade esclusivamente su:
➢ Società di Capitali (Spa, Srl);
➢ Società consortili che rivestono la forma giuridica di società di capitali;
➢ Società cooperative che rivestono la forma giuridica di società di capitali.
Tale obbligo non sussiste in capo a:
➢ società di persone; (Snc, Sas)
➢ Soggetti che nelle società di capitali rivestono delle cariche diverse da quelle sopra elencate. (ad esempio liquidatori, consiglieri, amministratori senza deleghe).
Quale PEC comunicare:
➢ L’amministratore che sia già titolare di una PEC può comunicarla al Registro delle imprese in adempimento dell’obbligo.
➢ Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Attenzione: il testo della PEC non deve contenere riferimenti alla denominazione della società (es. Mario.rossi.Alfasrl@pec.it)
Termini per l’adempimento:
➢ Amministratori delegati/ amministratore unico/ presidente del CdA in carica al 31.10.2025 devono comunicare la PEC alla Camera di Commercio entro il 31.12.2025;
➢ Amministratori delegati/ amministratore unico/ presidente del CdA nominati o confermati a partire dal 31.10.2025 devono comunicare la PEC all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Profili sanzionatori:
L’art. 13 co. 4 del DL 159/2025 stabilisce che, in caso di mancata comunicazione della PEC (domicilio digitale) si applica l’art. 16 co. 6-bis del DL 185/2008, dal quale deriva che:
➢ per le imprese già esistenti al 31.10.2025, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31.12.2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, ossia da 206,00 a 2.064,00 euro e, presumibilmente, l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC;
➢ per le imprese di nuova costituzione, nonché per le nuove nomine e rinnovi, la mancata indicazione della PEC è causa di sospensione della domanda in attesa della necessaria integrazione.