Il Decreto Omnibus diventa legge: analizziamo alcune delle principali novità fiscali
Circolare informativa n. 4/2024
D.L. 09.08.2024 n. 113 (c.d. decreto “Omnibus”) – Principali novità
Il Decreto Legge n.113/2024 (c.d. decreto “Omnibus”) entrato in vigore il 10.8.2024 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Di seguito vengono analizzate alcune delle principali novità fiscali contenute nel citato decreto.
1 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI – PROROGA DEL TERMINE DI ADESIONE AL 30.11.2024
L’art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha disposto il differimento, dal 30.6.2024 al 30.11.2024, del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori all’1.1.2024.
Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 16%
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
Per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato, dottore commercialista o esperto contabile, rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento. L’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia.
PARTECIPAZIONI QUOTATE
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all’1.1.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, da assoggettare all’imposta sostitutiva del 16%.
TERRENI AGRICOLI O EDIFICABILI
Per rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, geometra o ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno alla data di riferimento. L’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
• per l’intero ammontare, entro il 30.11.2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30.6.2024);
• oppure in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.11.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Interessi per il versamento rateale
In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2024.
2 CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE – PROROGA PER IL PERIODO 10.8.2024 – 15.11.2024
L’art. 4 del DL 113/2024 ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, disciplinato dall’art. 81 del DL 104/2020, effettuate nel periodo dal 10.8.2024 (data di entrata in vigore del DL 113/2024) al 15.11.2024.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
• di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
• rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Utilizzo di sistemi tracciabili
I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciato (es. bonifico bancario, carte di debito/credito, assegni bancari e circolari).
Certificazione dell’attività giovanile
Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Soggetti neo-costituiti
Il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione qualora l’investimento sia rivolto a soggetti che si sono costituiti a partire dall’1.1.2023.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dal credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime della L. 398/91.
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione occorre presentare un’apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo i termini che saranno definiti con un apposito avviso.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti agevolati, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 7 milioni di euro per il 2024) e fermo restando il rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari del credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.