Legge di Bilancio 2025 – Le novità per i cittadini
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207). Diventano, quindi, ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni per le imprese e finanziamenti che definiscono il quadro della Manovra di fine anno.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Di seguito le novità più rilevanti per i cittadini.
Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:
• la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;
• la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
• la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
• fino a 28.000 euro: 23%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
• oltre 50.000 euro: 43%.
Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.
Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Mediante la modifica all’art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.
Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico
Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo
familiare.
Ambito soggettivo
Le novità si applicano:
- alle sole persone fisiche,
- con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).
Determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
Ambito oggettivo
Le novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni.
Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.
Oneri esclusi
Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:
- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.
Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024
Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre:
- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni
Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).
Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).
Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF
Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:
- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.
Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).
L’importo “base” è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.
Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025
Per i proprietari che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’esclusione dà attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”).
Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025
L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Superbonus – spese sostenute nel 2025 – Ulteriori requisiti
Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%
Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:
- risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Bonus mobili – Proroga per il 2025
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina, con limite di spesa di € 5.000.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.
Bonus elettrodomestici
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
- l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Misura del contributo
Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
- comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
Spese scolastiche – Limite di detraibilità IRPEF – Aumento dall’1.1.2025
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.
La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:
- delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
Limite di spesa detraibile al 19%
In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:
- 1000 euro, a decorrere dal 2025;
- 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.
Cani guida – Aumento detrazione forfetaria
Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall’art. 15 co. 1-quater del TUIR.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
- 1000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
- 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Modifiche all’imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione
Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022.
In particolare, si prevede:
- l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;
- l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri
Viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi:
- per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla U. 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5);
- erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Decorrenza
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025 (sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12.1.2025 ma riferiti al 2024).
Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività
Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.
Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025.
Nuova aliquota del 33%
Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026).
Eliminazione della franchigia di 2.000 euro
La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo.
Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025.
Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1.1.2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%).
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%.
Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Agevolazione prima casa – Modifiche
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.
Agevolazione prima casa
L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA):
- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Condizioni per l’agevolazione prima casa
Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis).
Termine esteso a 2 anni
La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.
Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
Decadenza
In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.
Fondo garanzia prima casa
Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo
Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:
- giovani coppie;
- famiglie monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- giovani under
Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.
Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo
È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e giovani under 36.
L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che:
- ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.
Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose
Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:
- continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;
- per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.