Legge di Bilancio 2025 – Novità per lavoratori e imprese

Legge di Bilancio 2025

Legge di Bilancio 2025 e Decreto Fiscale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207). Diventano, quindi, ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni per le imprese e finanziamenti che definiscono il quadro della Manovra di fine anno.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.
Le disposizioni normative introducono alcune novità in ambito fiscale, giuslavoristico, previdenziale e finanziario. Sarà, pertanto, necessario attendere la pubblicazione delle consuete circolari applicative ed interpretative dei Ministeri coinvolti, dell’Agenzia Entrate e dell’Inps per la piena applicazione di alcune disposizioni.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse in ambito giuslavoristico, tra le quali si segnalano:

• TAGLIO AL CUNEO FISCALE
• PROROGA FRINGE BENEFIT, MAXI DEDUZIONE, ASSUNZIONI AGEVOLATE, PREMI DI PRODUTTIVITA’
• MODIFICHE NELLA DISCIPLINA DELLE AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO
• DEDUCIBILITA’ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA
• AFFITTO NON SOGGETTO A TASSAZIONE PER I NUOVI ASSUNTI
• AGEVOLAZIONI PER LE MAMME LAVORATRICI E CONGEDI PARENTALI
• REVISIONE DELLE SPESE DETRAIBILI
• SGRAVIO AL SUD e ADI SFL E NASPI
• ALTRE MISURE PER LAVORATORI DIPENDENTI
• ALTRE MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

TAGLIO AL CUNEO FISCALE

A partire dal 2025, le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito verranno mantenuti come nel 2024:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito annuo,
  • 35% per la fascia tra 28.000 e 50.000 euro,
  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Sparisce completamente la riduzione del cuneo contributivo (attualmente pari al 6% per chi ha retribuzioni inferiori a 25.000 euro e 7% per chi ha retribuzioni inferiori a 35.000 euro) che viene sostituito per i lavoratori con reddito annuo fino a 20.000 euro, da un’indennità esente da imposte, calcolata in percentuale sul reddito del lavoratore, secondo tre fasce:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro,
  • 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro,
  • 4,8% per la fascia tra 15.000 e 20.000 euro.

Questa indennità non concorrerà a formare il reddito complessivo, consentendo ai lavoratori in questa fascia di beneficiare di una riduzione del carico fiscale.

Per i redditi tra 20.000 e 32.000 euro, la Legge introduce una detrazione fiscale fissa di 1.000 euro all’anno.

A partire da un reddito di 32.000 euro, questa detrazione decresce gradualmente fino a scomparire per redditi superiori ai 40.000 euro.

Il sostituto di imposta che riconosce le somme ai lavoratori con reddito complessivo fino a 20mila euro matura un credito che può compensare in F24.

Implementazione e Recupero

L’erogazione dell’indennità sarà automatica e gestita direttamente dal datore di lavoro, che applicherà le nuove aliquote fin da gennaio 2025. A fine anno, in sede di conguaglio, i datori di lavoro verificheranno la correttezza dell’importo erogato e procederanno a eventuali recuperi. Se l’importo da recuperare supera i 60 euro, il recupero avverrà in dieci rate mensili. Il datore di lavoro potrà inoltre recuperare gli importi dell’indennità compensandoli tramite F24 già dal primo mese utile.

Criteri di Calcolo del Reddito

Per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato in base alle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia. Inoltre, si deve tenere conto che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

N.B.: Incidenza sui calcoli delle retribuzioni nette dei dipendenti
Alla luce di quanto sopra la combinazione di normative fiscali in continua evoluzione, variabilità delle situazioni individuali e differenze locali rende impossibile calcolare una retribuzione netta fissa per un dipendente. È essenziale che le aziende e i dipendenti definiscano i parametri retributivi sulle retribuzioni lorde annue (RAL) e non sul netto.

PROROGA FRINGE BENEFIT, MAXI DEDUZIONE, PREMI DI PRODUTTIVITA’

  • Flexible Benefit: La Legge di Bilancio 2025 conferma anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 la soglia di esenzione di 1.000,00 o 2.000,00 euro (per chi ha figli fiscalmente a carico) per i fringe benefit.
  • Maxi Deduzione: è stata prorogata, fino al 2027, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale. Questo incentivo si applica per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato da parte di imprese e professionisti. Inoltre, nel caso di assunzioni stabili di categorie svantaggiate, la percentuale sale a un ulteriore 10%, portando il totale al 130%. Queste categorie includono persone disabili, giovani sotto i 30 anni che possono accedere agli incentivi occupazionali, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza e ex percettori del reddito di cittadinanza.
  • Detassazione Premi di Produttività: Confermato per il triennio 2025 – 2027 la detassazione dei premi di risultato o partecipazione al 5%.
  • Settore turistico: Rimangono confermate anche le agevolazioni per il lavoro notturno e gli straordinari durante le festività nel settore turistico e termale. Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, compresi gli stabilimenti termali, sarà riconosciuto un trattamento integrativo speciale. Questo trattamento, che non influisce sulla formazione del reddito, sarà pari al 15% delle retribuzioni lorde per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate durante i giorni festivi.
  • Flat Tax a 35mila euro: viene fissato a 35mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente o da pensione oltre il quale non è possibile accedere alla tassa piatta del 15% o 5% per nuove attività.

MODIFICHE NELLA DISCIPLINA DELLE AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO

A partire dal 1° gennaio 2025, la nuova normativa prevede significative modifiche per le auto aziendali in uso promiscuo. L’attuale sistema, che si basa sulle emissioni di CO₂ del veicolo, verrà sostituito da un criterio che differenzia le aliquote fiscali in base al tipo di alimentazione del veicolo, rendendo più vantaggiosi i veicoli ecologici rispetto a quelli con motore termico.

Principali novità e criteri fiscali. La tassazione per il fringe benefit dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti varierà considerevolmente in base alla tipologia di alimentazione:

  • Veicoli elettrici: tassazione ridotta al 10%, risultando il più vantaggioso in termini fiscali.
  • Veicoli ibridi plug-in: applicazione del 20% per veicoli che offrono la possibilità di ricarica esterna, beneficiando quindi di una fiscalità favorevole.
  • Veicoli con motore termico e altri tipi di alimentazione: queste auto subiranno un trattamento fiscale più severo, con un aumento della tassazione applicata fino al 50% del valore convenzionale calcolato su 15.000 chilometri annui.

Secondo la lettura testuale della normativa il nuovo criterio di calcolo varrà per le auto immatricolate, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 01° Gennaio 2025. Nulla dovrebbe cambiare, in merito al calcolo, per le auto concesse in uso ai dipendenti prima dell’entrata in vigore della legge: su questo aspetto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

DEDUCIBILITA’ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

Vengono previsti nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e di quelle di trasferta.

In particolare, a partire dal 2025, tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ecc..).

Pertanto, tutte le spese di trasferta e rappresentanza, saranno deducibili:

  • se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
  • se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dal TUIR.

 

Con la medesima decorrenza, analoga stretta si applicherà per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

Anche in questo caso, le spese restano deducibili nei limiti già attualmente previsti dal TUIR. Quindi, ad esempio, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ferma restando la necessità che il pagamento sia tracciabile secondo quanto sopra precisato, i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.

Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità interessano anche il reddito di lavoro autonomo.

 

AFFITTO NON SOGGETTO A TASSAZIONE PER I NUOVI ASSUNTI

Per i lavoratori assunti nel 2025 con contratti a tempo indeterminato e che trasferiscono la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri rispetto al precedente luogo di residenza, è prevista un’esenzione fiscale sulle somme rimborsate o erogate direttamente dal datore di lavoro. Questa esenzione riguarda le spese di locazione e manutenzione degli immobili in affitto, fino a un limite annuale di 5mila euro.

Le somme erogate entro questa soglia non sono incluse nel reddito di lavoro dipendente per i primi due anni dall’assunzione, ma rimangono rilevanti per i fini contributivi. Per accedere a questo beneficio, il reddito di lavoro dipendente del lavoratore non deve superare i 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione. Inoltre, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro un’autocertificazione attestante il suo luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione, necessaria per verificare il rispetto della distanza di 100 chilometri.

Relativamente alla documentazione necessaria che l’azienda dovrà acquisire per procedere al rimborso, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI PER LE MAMME LAVORATRICI E CONGEDI PARENTALI

Le nuove misure prevedono che i congedi parentali possano essere utilizzati in modo più flessibile, con un aumento dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese, fruibile in alternativa da entrambi i genitori. Questa modifica si aggiunge ai due mesi di congedo indennizzati all’80% già previsti per il 2024, portando così a un periodo complessivo di tre mesi di indennizzo potenziato, disponibile alternativamente per la madre o il padre.

Tale terzo ed ulteriore mese indennizzato all’80% potrà essere richiesto dai lavoratori che hanno terminato il congedo obbligatorio entro il 31/12/2024.

La Legge di Bilancio prevede inoltre la proroga della decontribuzione per le lavoratrici madri di due figli, in scadenza a dicembre, mentre in base alla scorsa manovra le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avranno l’esonero contributivo fino a dicembre 2026.

Dal 2025 è prevista una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027 lo sgravio contributivo andrà anche alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Nel pacchetto famiglia, la legge di Bilancio prevede anche il mantenimento del bonus “una tantum” di mille euro per i nuovi nati dal 1° gennaio 2025, destinato alle famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro.

Infine, è stato confermato il provvedimento che esclude l’assegno unico dall’Isee per richiedere il bonus nido.

REVISIONE DELLE SPESE DETRAIBILI

La Legge di Bilancio prevede una restrizione sulle detrazioni Irpef per i contribuenti con un reddito superiore a 75mila euro. A partire dal 2025, le spese detraibili ai fini Irpef non potranno superare un certo massimale, calcolato in base a due indicatori specifici:

  • Un valore fisso stabilito in funzione del reddito complessivo dichiarato.
  • Un coefficiente basato sulla situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore è determinato in relazione al reddito complessivo e prevede due classi specifiche:

  • 14mila euro per i contribuenti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;
  • 8mila euro per coloro che guadagnano oltre 100mila euro.

Il secondo indicatore si riferisce al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare. Il coefficiente sarà pari a:

  • 0,50 se non ci sono figli a carico nel nucleo;
  • 0,70 se è presente un figlio a carico;
  • 0,85 se ci sono due figli a carico;
  • 1 se ci sono più di due figli a carico o se è presente almeno un figlio con disabilità.

Pertanto, l’importo massimo delle spese ammissibili in detrazione dovrà essere calcolato moltiplicando il valore del primo indicatore per il coefficiente descritto. Per esempio, un contribuente con un reddito complessivo di 90mila euro e due figli a carico potrà detrarre un massimo di 11.900 euro (calcolato come 14.000 x 0,85). Al contrario, un contribuente con un reddito di 110mila euro e senza figli a carico avrà diritto a detrarre solo 4.000 euro (8.000 x 0,50).

È importante precisare che il nuovo massimale si applicherà a tutte le detrazioni a partire dal 2025, escluse quelle relative alle spese sanitarie.

Il testo definitivo della manovra ha inoltre escluso dal computo dei limiti alle detrazioni anche le spese sostenute collegate a detrazioni future con riferimento ai contratti di mutuo prima casa. Per questi, qualora stipulati entro la fine del 2024, resterà ferma infatti la possibilità per il contribuente di continuare a detrarre gli interessi senza tenere conto del plafond. Inoltre viene esteso il medesimo trattamento anche ai premi di assicurazione detraibili, purché sostenuti in dipendenza di contratti stipulati entro la fine del 2024 e le spese di riqualificazione energetica degli edifici e di manutenzione ordinaria sostenute entro la fine del 2024 che potranno continuare a essere detratte entro i limiti precedentemente in vigore.

SGRAVIO AL SUD e ADI SFL E NASPI

  • Sgravio sud

La Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, in seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Viene tuttavia previsto un nuovo esonero. La manovra infatti prevede che venga riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alle micro e Pmi (250 lavoratori massimo) che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, secondo le percentuali sopra citate. Lo stesso esonero è esteso anche agli altri datori di lavoro privati – sempre con esclusione di agricoltura e lavoro domestico-, che occupano lavoratori nelle otto regioni del Mezzogiorno, secondo le stesse modalità previste per le Pmi, a condizione che dimostrino al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

L’esonero verrà  riconosciuto come segue: per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; 20% per l’anno 2027, sempre per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; 20% anche per il 2028 in questo caso per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027. E infine, sgravio del 15% dei contributi per il 2029, per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

  • Reddito di inclusione e supporto formazione e lavoro (adi e sfl)

Si allarga inoltre la platea di beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) dal momento che sale la soglia di Isee dai precedenti 9.360 a 10.146 euro. Sale anche il valore del reddito familiare richiesto da 6mila euro a 6.500 euro annui. Per i nuclei familiari composti da persone di almeno 67 anni (o da familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) la soglia di reddito familiare sale da 7.560 euro a 8.190 euro annui. Cresce il beneficio economico dell’Adi, composto da due voci: l’integrazione del reddito familiare sale da 6mila a 6.500 euro annui. Se il nucleo è composto da persone di almeno 67 anni il sostegno passa da 7.560 a 8.190 euro. La seconda voce è un’integrazione del reddito delle famiglie in affitto che sale da un massimo di 3.360 euro a 3.640 euro annui (per il nucleo composto da persone di almeno 67 anni si passa da 1.800 a 1.950 euro).

 

Anche per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) si amplia la platea: il valore dell’Isee sale da 6 mila euro annui a 10.140 euro. L’indennità di partecipazione ai corsi di formazione passa da 350 a 500 euro, la durata è prorogabile, rispetto agli originari 12 mesi, fino ad ulteriori 12 mesi previo aggiornamento del patto di servizio, se alla scadenza del primo anno di fruizione il beneficiario sta ancora seguendo un corso di formazione.

  • Naspi

Si introduce un ulteriore requisito per ottenere la Naspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025. In sostanza al lavoratore licenziato dall’impresa B che nei 12 mesi precedenti si sia dimesso (o abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro) dall’impresa A e non abbia maturato 13 settimane di contributi non viene riconosciuta la Naspi.

 

Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista per i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e le ipotesi di dimissioni nel periodo per cui è vietato il licenziamento in base al Testo unico di sostegno alla maternità e paternità.

ALTRE MISURE PER LAVORATORI DIPENDENTI

  • Misure in materia di trattenimento in servizio

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile e alla pensione anticipata riferita alla gestione AGO, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

  • Aumento contributi volontari deducibili

Dal 2025 i “neo-occupati” con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025 possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%.

La misura non sarà comunque immediatamente operativa: si dovrà infatti attendere un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, per la definizione delle modalità di attuazione della norma, con particolare riferimento alle «modalità di esercizio e di recesso» dalla facoltà di utilizzare la maggiorazione contributiva.

I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito.

 

ALTRE MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

  • Riduzione contributi artigiani e commercianti

I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una

 

riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione rientra tra agli aiuti de minimis.

  • Obbligo pec per amministratori di società

Si rende obbligatoria l’istituzione del domicilio digitale (Posta Pec) anche nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

  • Ires premiale

La manovra prevede la riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati:

  • Condizioni ex ante per ottenere il beneficio:
  1. Accantonamento utile a riserva

Approvazione bilancio 2024: almeno l’80% dell’utile netto risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci

  1. Investimenti minimi

Periodo 1° gennaio 2025-31 ottobre 2026: effettuare investimenti con caratteristiche 4.0 e/o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra:

(a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva come da condizione 1

(b) 24% dell’utile netto del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Importo minimo 20.000 euro

  1. Numero Ula

Esercizio 2025: il numero di unità lavorative per anno non deve essere inferiore al numero medio del triennio 2022-2024

  1. Nuove assunzioni a tempo indeterminato

Esercizio 2025: devono essere effettuate nuove assunzioni che generino incremento occupazionale con i criteri di cui al Dlgs 216/2023 (super-deduzione 120%) almeno dell’1% rispetto al numero medio del 2024. Numero minimo: 1 nuovo dipendente indeterminato

  1. Assenza di Cig

Esercizi 2024 e 2025: la società non deve aver fatto ricorso alla Cig, eccezion fatta per situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

  • Condizioni ex post: per non decadere dal beneficio:
  1. Riserva da accantonamento utile 2024

Fino al 31 dicembre 2026 (secondo esercizio successivo al 2024): l’utile trattenuto nella apposita riserva non può essere distribuito

  1. Beni oggetto di investimento

Fino al termine del quinto esercizio successivo a quello di investimento (2030 ovvero 2031 per gli investimenti realizzati nel 2026): i beni oggetto degli investimenti minimi non devono essere ceduti, dismessi, o delocalizzati all’estero