Legge di Bilancio 2026 – Quali novità per i titolari di P.IVA

Legge di Bilancio 2026 novità partita iva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di

bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE PER I TITOLARI DI P.IVA

Argomento Descrizione
Causa di
esclusione dal
regime forfetario
La legge di bilancio 2026 estende anche per il 2026 la non applicabilità del regime forfetario se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 35.000 euro (valore originario 30.000 euro).
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Decorrenza:

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

• assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive:

I benefici fiscali si sostanziano:

• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

• nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

 

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

• per il 60% entro il 30.9.2026;

• per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette:

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo:

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

• sia alla data del 30.9.2025;

• sia alla data dell’1.1.2026.

Ambito oggettivo:

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.

Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

• devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

• devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.

Imposta sostitutiva:

Il regime agevolativo in commento prevede:

• l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame:

• l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

• l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Iper-ammortamenti Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili:

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

• materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

• materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

• prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione:

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

• 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso:

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

• sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;

• oppure abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi:

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);

• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.

Plusvalenze:

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);

• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026

Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026 Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo:

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta:

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Decorrenza:

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).

Affrancamento straordinario delle riserve Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Riserve affrancabili:

Possono essere affrancate, in linea generale, tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

 

Imposta sostitutiva:

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Credito

d’imposta

per le imprese

energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Legge Sabatini – Rifinanziamento Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

• 200 milioni di euro per l’anno 2026;

• 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

• da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;

• dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;

• da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

• da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge)

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

Adesione alla rottamazione:

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Effetti della rottamazione:

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

• non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;

• non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;

• i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;

• il DURC può essere rilasciato;

• sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Dilazione delle somme:

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza dalla rottamazione:

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni:

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

NB. I debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate, inerenti alla pregressa rottamazione, devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie e non possono accedere alla “rottamazione-quinquies”.

Giudizi pendenti:

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

• è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;

• viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Decorrenza:

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

• dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);

• dai corrispettivi telematici trasmessi;

• dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”).

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati.

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

Procedura:

L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza:

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento.

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

Accise sui carburanti A decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).