Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE PER LE PERSONE FISICHE
| Argomento | Descrizione |
| Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione | Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili).
Nuova struttura delle aliquote IRPEF: L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: · 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; · 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; · 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro Decorrenza: La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. |
| Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro | Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
Oneri oggetto di riduzione: Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per: · gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; · le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%; · i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. |
| Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: · al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026; · al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). |
| Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure: · per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; · per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027 |
| Bonus mobili – Proroga | Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa: In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
| Detassazione dei
premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili |
Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
· riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027; · incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva pari a euro 5.000. |
| Imposta
sostitutiva sugli incrementi contrattuali |
Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo: L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. Condizioni: L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. |
| Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Modalità: Il trattamento è riconosciuto: · ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025; · dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica); · su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2025). Periodo: Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall’1.1.2026 al 30.9.2026. Regime fiscale: Il trattamento non concorre alla formazione del reddito |
| Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione | Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità | Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: • l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31/12/2006 (co. 6) |
| Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins | Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. NB: Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
| Presunzione di
imprenditorialità delle locazioni brevi |
Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi: Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Presunzione di imprenditorialità: A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca: Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti: Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). |
| Contributi per
i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie |
Si prevede l’erogazione di contributi per:
• il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici; • la frequenza di scuole paritarie. Contributi per l’acquisto di libri scolastici: Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste addizionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. I nuclei familiari: • devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro; • non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Contributi per la frequenza di scuole paritarie: Si riconosce per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante: • una scuola paritaria secondaria di primo grado; • oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado. La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026. Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale. |
| Bonus mamme
2026 e rinvio decontribuzione parziale |
Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026.
Bonus mamme 2026: Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri: •dipendenti (esclusi i lavoratori domestici); • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome; • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95); • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere: • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o parte di mese, escludendo il periodo coperto da un contratto a tempo indeterminato. Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili: • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo; • per ogni mese o parte di mese, escludendo il periodo coperto da un contratto a tempo indeterminato. Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. |
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ISEE – Computo delle valute all’estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro |
Modificando l’art. 5 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (norma che prevedeva la revisione delle modalità di determinazione e dell’ambito di applicazione dell’ISEE), viene stabilito che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero deve comprendere le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono adottate le misure volte a: • dare attuazione alla misura (anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); • prevedere le occorrenti modifiche al DPCM 159/2013, volte a inserire all’art. 5, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato. Gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni (restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti). |
| ISEE – Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) |
Vengono previste semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l’ISEE.
Le novità relative alla DSU decorrono dall’1.1.2026. Precompilazione della DSU Viene previsto che l’INPS coopera anche con il Ministero dell’Interno e con l’Automobile Club d’Italia ai fini della precompilazione della DSU. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Presentazione della DSU Viene previsto che la presentazione della DSU, per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF), dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata. |