Locazioni brevi e turistiche e Codice Identificativo nazionale – CIN

CIN Locazioni Brevi e turistiche

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191 che ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
✓unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
✓unità immobiliari destinate alle locazioni brevi;
✓strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il nuovo obbligo consiste nella richiesta di attribuzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.

A)  CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)


  1. ASSEGNAZIONE DEL CIN
    Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo (tramite il portale accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
    L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
    ✓ i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
    ✓per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023, illustrati al successivo § B.
  2. PORTALE NAZIONALE
    La piattaforma per l’assegnazione del CIN consente all’utente, dopo l’accesso mediante SPID o CIE, di visualizzare le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato. L’utente, a tal punto:
    • deve inserire le informazioni mancanti, necessarie per l’ottenimento del CIN;
    • eventualmente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti (a seguito della segnalazione, l’ente territoriale, “previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio database)
    Al corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
    ATTENZIONE: i soggetti che non hanno mai inserito la propria struttura sulla banca dati locale non potranno direttamente accedere al portale ministeriale per ottenere il CIN, ma dovranno prima procedere a richiedere il codice regionale o provinciale (CIR) e solo dopo questo passaggio potranno richiedere il CIN sul portale ministeriale.
  3. SANZIONI
    La mancanza del CIN esporrà il titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o extralberghiera), nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.
  4. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE E INDICAZIONE DEL CIN
    Il CIN deve essere obbligatoriamente:
    ✓ esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva;
    ✓ indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
    Il Ministero del Turismo ha chiarito che le norme regionali/provinciali restano valide anche in presenza del CIN, quindi chi è tenuto dalle norme locali a esporre il CIR dovrà ora richiedere il CIN ed esporre entrambi i codici.
  5. SOGGETTI OBBLIGATI
    Dal punto di vista soggettivo, tali obblighi gravano:
    • su “chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche” o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa”;
    • sul titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
  6. OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI
    L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:✓ unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
    ✓ strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.

 

B) OBBLIGHI ATTINENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI


Dal 2.11.2024 diventeranno operativi anche i nuovi obblighi per la sicurezza degli impianti, introdotti dall’art. 13-ter del DL 145/2023 relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve.
1. OBBLIGHI PER CHI GESTISCE LE STRUTTURE IN FORMA IMPRENDITORIALE
Le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
2. OBBLIGHI PER TUTTI
In ogni caso (quindi a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno), tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
✓ dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
✓ estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
3. SANZIONI
La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza sopra indicati è punita:
✓ con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile, se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti per chi svolge l’attività in forma imprenditoriale;
✓ con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.
4. PREGIUDIZIALITÀ DEI REQUISITI DI SICUREZZA RISPETTO AL CIN
La sussistenza dei requisiti di sicurezza sopra elencati (art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023) costituisce condizione per ottenere il CIN (cfr. l’art. 13-ter co. 3 e 5). Pertanto, l’adeguamento agli standard di sicurezza, entro il 2.11.2024, è necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata).

C) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)


Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche ove si tratti dei soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.
Sanzioni
La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.